lunedì, ottobre 30, 2006
giovedì, ottobre 26, 2006
TFR - pro e contro
RETE 28 APRILE nella CGIL per la democrazia e l'indipendenza sindacale
Memorandum d’intesa sul Trattamento di Fine Rapporto
A seguito dell’incontro di giovedì 19 ottobre 2006 svoltosi a Palazzo Chigi tra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL sui temi del Trattamento di fine rapporto e della previdenza integrativa è intercorsa una verifica sui possibili ambiti di miglioramento del disegno di Legge Finanziaria.
In data 23 ottobre 2006 si è giunti al seguente accordo tra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, i cui elementi possono così essere sintetizzati:
- Viene anticipato al 1 gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge n. 252/2005. Esso comprende anche l’anticipo al 2007 delle compensazioni previste dalla legge, quale condizione per la destinazione di parte del TFR maturando ai fondi integrativi o all’INPS (1).
- per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato all’INPS il trattamento di fine rapporto che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito alla previdenza integrativa (2). Il Governo s’impegna a riesaminare questa disposizione nel 2008;
- il Governo si impegna a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l’intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei;
- il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione aperta con il sistema bancario, al fine di trovare forme per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell’accesso al credito. In questo ambito si studierà la costituzione di un fondo di garanzia.
- Resta confermato che tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR.
Roma, 23 ottobre 2006
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1) In particolare, verrà estesa anche alla quota di TFR destinata all’INPS la deduzione dal reddito d’impresa attualmente prevista per la sola quota di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dal 1 gennaio 2007 le imprese saranno inoltre esonerate integralmente (in misura pari allo 0,2% del monte retributivo) dal versamento al Fondo di Garanzia per la quota di TFR trasferita a previdenza complementare o al Fondo INPS; dal 1 gennaio 2008 entreranno infine in vigore gli ulteriori esoneri dal versamento parziale di alcuni contributi sociali a carico del datore di lavoro (le ultime due misure sono già previste dall’attuale disegno di legge)
2) Queste disposizioni compensano interamente l’ulteriore onere derivante dall’estensione delle deduzioni dal reddito d’impresa di quota del TFR destinato all’INPS di cui al punto 1)