Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 (ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a decidere se aderire o no allaprevidenza complementare.
Lavoraratrici/lavoratori di prima occupazione(1) successiva alla data del 28 Aprile 1993
Lavoraratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 Aprile 1993 e ISCRITTI ad una forma di previdenza complementare
Lavoraratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 Aprile 1993 e NON ISCRITTI ad una forma di previdenza complementare
* In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare
** L’accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva
CONTRIBUZIONE
Se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.
ATTENZIONE: se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.
NOTE
(1) Che cosa si intende con lavoratrice/lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993?
Ci si riferisce alla lavoratrice e al lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l’Inps). Lavoratrice e lavoratore che non ha ancora aderito ad un fondo pensione negoziale. Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere poiché versa già l’intero TFR.
(2) Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando?
È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro).
Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato?
È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.
(3) Che cosa è il fondo residuale Inps?
È un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È definito residuale poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui la lavoratrice e il lavoratore non abbiano espresso alcuna volontà (modalità tacita) e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.
(4) Che cosa è il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS?
È un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare - delle lavoratrici e dei lavoratori alle dipendenze
di datori di lavoro con almeno 50 addetti - confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.
Che cosa cambia rispetto alla titolarità del TFR maturando per la lavoratrice e il lavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS?
Non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.