venerdì, dicembre 29, 2006

Riforma della previdenza complementare

Abbiamo già avuto modo di rilevare che “un eccesso di zelo” nel gestire le problematiche relative alla Legge Finanziaria 2007 in merito alla tassazione delle auto aziendali si è recentemente trasformato in una beffa a solo ed esclusivo danno dei lavoratori CA.

Assistiamo ora ad una nota informativa della Direzione HR relativa alla riforma della previdenza complementare emessa ad una settimana dall’approvazione definitiva della suddetta Legge Finanziaria. Ci complimentiamo per l’efficienza e la sollecitudine della Direzione HR … ma permetteteci di incrociare le dita sugli effetti concreti di un tale zelo (pur condivisibile in senso lato) nel voler comunicare tempestivamente le novità normative.

Bisogna riflettere sul fatto che la fretta di emettere il comunicato ha già generato

  • un errore materiale
  • un’ informazione per i dipendenti di CA S.P.A. che allo stato attuale sembra distorta e crea aspettative che potrebbero non essere veritiere
  • un’affermazione apparentemente incompleta, anche questa da approfondire con la dovuta attenzione
  • l’assenza di altre informazioni che possono dare un quadro di riferimento più completo a chi si accinge a fare la sua scelta

A cosa ci riferiamo?

UN ERRORE MATERIALE


(NON SUPERIORE deve essere letto invece come NON INFERIORE)


UN’ INFORMAZIONE PER I DIPENDENTI DI CA S.P.A. CHE ALLO STATO ATTUALE SEMBRA DISTORTA

Ci risulta infatti che la Finanziaria, in merito al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile» (questo è il nome del fondo INPS istituito con il comma 755), al comma 756 recita:
“La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757 …” e successivamente, al comma 757 dice “Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


UN’AFFERMAZIONE APPARENTEMENTE INCOMPLETA, ANCHE QUESTA DA APPROFONDIRE CON LA DOVUTA ATTENZIONE

E’ chiaro a tutti quando è possibile ottenere la restituzione? La restituzione è integrale o parziale? Quali sono le aliquote fiscali? Come si colloca la suddetta affermazione con la previsione di legge secondo cui (art. 11, comma 7, lettera d, secondo paragrafo della legge 252/2000): “Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.“? Quando posso avanzare una richiesta di liquidazione o riscatto?


L’ASSENZA DI ALTRE INFORMAZIONI CHE POSSONO DARE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PIÙ COMPLETO A CHI SI ACCINGE A FARE LA SUA SCELTA
Sappiamo che la Finanziaria, al comma 758, tra l’altro dice: “Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari …
Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.”?
Quali sono le possibili implicazioni di questa previsione?
Sappiamo che a proposito del “silenzio assenso” la legge 252/2000, art. 8, comma 7, lettera b dice: “1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS”?
Questo non vuole dire che i dipendenti CA potrebbero contrattare con l’Azienda che, nel caso di silenzio assenso, anziché trasferire il TFR al fondo previsto dal CCNL lo si trasferisca al fondo XYZ? E’ una notizia che ci interessa? E’ buona o cosa oppure no?

Quante e quali altre informazioni ci mancano?

Per farla breve ribadiamo che ogni lavoratore deve poter valutare coscientemente tutte le possibili alternative prima di poter fare la sua scelta personale. L’unica indicazione precisa che ci sentiamo di dare è quella di utilizzare proficuamente il tempo che ci è concesso per decidere, senza farci cogliere da un’ingiustificata fretta.

venerdì, dicembre 15, 2006

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE

Per un governo vero dell’immigrazione,
per una nuova legge ispirata all’accoglienza,
per i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie

Lavoratori & Cittadini
Oggi in Italia un cittadino su 15 è di origine straniera, un lavoratore su 8 è nato in un altro Paese. Moltissimi di questi nuovi cittadini lavorano e pagano le tasse, ma non sempre godono degli stessi diritti e delle stesse opportunità dei loro colleghi italiani. Molti ancora sono presenti irregolarmente e costretti al lavoro nero anche per una legge ancora in vigore, la Bossi - Fini, che nei fatti alimenta l’economia sommersa e nega i diritti della persona.
Oggi ci sono le condizioni perché questa legge venga cambiata e per riconoscere appieno la dignità milioni di nuovi cittadini di cui l’Italia ha un grande bisogno.
• Per la ratifica della Convenzione dell’ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie;
• Per la riforma della cittadinanza: acquisizione da parte dei minori stranieri extracomunitari, nati nel territorio italiano, del diritto alla cittadinanza italiana (jus soli);
• Per una legge organica sul diritto d’asilo;
• Per una nuova legge sull’immigrazione ispirata all’accoglienza, al rispetto dei diritti, ma anche alla regolarità della presenza nel nostro Paese;
• Per una diversa politica degli ingressi legali che possa utilizzare più strumenti flessibili a partire dal permesso per ricerca attiva di lavoro;
• Per una semplificazione delle procedure d’ingresso e di rinnovo del permesso di soggiorno, nei tempi e nelle procedure burocratiche;
• Per un aumento della durata dei permessi di soggiorno e rafforzamento degli sportelli unici e degli uffici consolari assolutamente inadeguati alla mole di lavoro che riguarda l’Immigrazione;
• Trasferimento di competenze agli Enti Locali per il rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e quelle che riguardano l’accesso al lavoro ed il trattamento previdenziale;
• Per il superamento dei CPT e costruzione di un circuito di centri qualificati d’accoglienza;
• Per il diritto di voto amministrativo per i cittadini stranieri residenti stabilmente in Italia;
• Per una nuova stagione dei diritti e dei doveri per chiunque, italiano o straniero, viva e lavori nel nostro Paese;
• Per una nuova politica d’integrazione sociale e culturale dei cittadini migranti, che veda protagonista il territorio;

Per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e collaborazione con i Paesi d’origine dei migranti.
CGIL, CISL E UIL TI INVITANO A PARTECIPAREALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE CHE SI TERRÀIL 16 DICEMBRE 2006 A MILANO, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE

giovedì, dicembre 14, 2006

Fringe benefit retroattivo? Si, no, forse. E domani?

Ecco che per un eccesso di zelo quella che sembrava una scelta aziendale volta ad attenuare l'impatto di una tassazione retroattiva sui dipendenti(scaglionamento del prelievo sui due pagamenti di novembre e tredicesima mensilità) si trasforma in una beffa che, tanto per cambiare, è a solo (e ulteriore) danno dei lavoratori CA; sarebbe DEPRECABILE che l'auspicata restituzione dell'aggravio fiscale non fosse attuato nel cedolino di Dicembre 2006.

Come avevamo evidenziato l'azienda aveva unilateralmente applicato una modalità di recupero della tassazione e successivamente, sempre unilateralmente, ha dichiarato che "...a decorrere dal mese di Gennaio 2007, CA adotterà in pieno il meccanismo del “fringe benefit”, ottemperando in tal modo agli obblighi fiscali ma abbandonando completamente il meccanismo di addebito tramite fattura. ... A titolo meramente esemplificativo, ogni assegnatario di auto aziendale avrà un beneficio in media del 30% rispetto al precedente meccanismo..."; non ci ha però fornito nessun dettaglio nè sui calcoli effettuati nè sulle modalità di applicazione di tale impegno.

Ad oggi non abbiamo motivo di dubitare che gli impegni saranno onorati .... ma come rappresentanti sindacali stiamo chiedendo un incontro formale per verificare le modalità di applicazione di una dichiarazione così impegnativa.

Le RSA Aziendali