Abbiamo già avuto modo di rilevare che “un eccesso di zelo” nel gestire le problematiche relative alla Legge Finanziaria 2007 in merito alla tassazione delle auto aziendali si è recentemente trasformato in una beffa a solo ed esclusivo danno dei lavoratori CA.
Assistiamo ora ad una nota informativa della Direzione HR relativa alla riforma della previdenza complementare emessa ad una settimana dall’approvazione definitiva della suddetta Legge Finanziaria. Ci complimentiamo per l’efficienza e la sollecitudine della Direzione HR … ma permetteteci di incrociare le dita sugli effetti concreti di un tale zelo (pur condivisibile in senso lato) nel voler comunicare tempestivamente le novità normative.
Bisogna riflettere sul fatto che la fretta di emettere il comunicato ha già generato
- un errore materiale
- un’ informazione per i dipendenti di CA S.P.A. che allo stato attuale sembra distorta e crea aspettative che potrebbero non essere veritiere
- un’affermazione apparentemente incompleta, anche questa da approfondire con la dovuta attenzione
- l’assenza di altre informazioni che possono dare un quadro di riferimento più completo a chi si accinge a fare la sua scelta
A cosa ci riferiamo?
UN ERRORE MATERIALE
(NON SUPERIORE deve essere letto invece come NON INFERIORE)
UN’ INFORMAZIONE PER I DIPENDENTI DI CA S.P.A. CHE ALLO STATO ATTUALE SEMBRA DISTORTA
Ci risulta infatti che la Finanziaria, in merito al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile» (questo è il nome del fondo INPS istituito con il comma 755), al comma 756 recita:
“La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757 …” e successivamente, al comma 757 dice “Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
UN’AFFERMAZIONE APPARENTEMENTE INCOMPLETA, ANCHE QUESTA DA APPROFONDIRE CON LA DOVUTA ATTENZIONE
E’ chiaro a tutti quando è possibile ottenere la restituzione? La restituzione è integrale o parziale? Quali sono le aliquote fiscali? Come si colloca la suddetta affermazione con la previsione di legge secondo cui (art. 11, comma 7, lettera d, secondo paragrafo della legge 252/2000): “Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.“? Quando posso avanzare una richiesta di liquidazione o riscatto?
L’ASSENZA DI ALTRE INFORMAZIONI CHE POSSONO DARE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PIÙ COMPLETO A CHI SI ACCINGE A FARE LA SUA SCELTA
Sappiamo che la Finanziaria, al comma 758, tra l’altro dice: “Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari …
Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.”?
Quali sono le possibili implicazioni di questa previsione?
Sappiamo che a proposito del “silenzio assenso” la legge 252/2000, art. 8, comma 7, lettera b dice: “1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS”?
Questo non vuole dire che i dipendenti CA potrebbero contrattare con l’Azienda che, nel caso di silenzio assenso, anziché trasferire il TFR al fondo previsto dal CCNL lo si trasferisca al fondo XYZ? E’ una notizia che ci interessa? E’ buona o cosa oppure no?
Quante e quali altre informazioni ci mancano?
Per farla breve ribadiamo che ogni lavoratore deve poter valutare coscientemente tutte le possibili alternative prima di poter fare la sua scelta personale. L’unica indicazione precisa che ci sentiamo di dare è quella di utilizzare proficuamente il tempo che ci è concesso per decidere, senza farci cogliere da un’ingiustificata fretta.