mercoledì, giugno 14, 2006
Chiarimento per il Management
Da: RSA CA S.p.A e CA Holding s.r.l
A: I Manager di CA Italia e CA Holding
CC: Direzione Legale e HR di CA Italia e CA Holding
L'Azienda o i Manager non sono nella condizione di porre veti sull'adesione al piano a nessun lavoratore. Tutti i lavoratori possono rendersi volontari ed accettare l'offerta di incentivi all'esodo.
Dato che la CA e le Parti Sociali, allo stato attuale, non hanno ancora raggiunto un accordo, l'ipotesi è che alla chiusura della "Fase Ministeriale" l'Azienda possa inviare una parte delle lettere di licenziamento “forzato” (oltre a quelle in cui si è arrivati ad un accordo “personale”). In tali condizioni, qualunque lavoratore licenziato facente parte di una divisione in cui alcuni "volontari" fossero stati rifiutati, potrà impugnare il licenziamento per ottenere il reintegro, a danno di un altro lavoratore, anche in assenza dei requisiti di legge (in tal caso anzianità aziendale e carichi familiari, trattandosi di lavoratori equivalenti ai fini della "fungibilità" in quanto appartenenti alla stessa divisione). Visto che di fatto tutte le divisioni dell'Azienda sono impattate dalla Procedura (Vendita Diretta e Canale; Area Tecnica di Prevendita, Postvendita e Supporto, Divisioni amministrative e di servizi) di fatto non esiste nessun lavoratore a cui può essere negato il diritto di ricevere l'offerta di incentivi e, se interessato alla cifra proposta, accettarla per l'esodo.
I Manager sono sì nella condizione di segnalare la loro preferenza nel non convocare alcuni loro riporti, ma, in nessun modo possono impedire che questi si rendano volontari per trattare un esodo.
In ogni caso, la consultazione attualmente in atto, per considerarsi realmente esaustiva, potrà dover coinvolgere anche tutti i lavoratori, indipendentemente dalle segnalazioni dei Manager.
Qualunque lavoratore realmente interessato all'offerta (potenziale o già ricevuta) e che si veda negare tale possibilità, può fin d'ora considerare nullo tale veto e consultarsi con le RSA per ottenere tale diritto.
I cambiamenti di ruolo avvenuti dopo il 31/3/2006 non hanno valore ai fini della Procedura: sia ai fini delle consultazioni che delle eventuali lettere di licenziamento "forzato", verranno considerati i Job Title assegnati ai lavoratori prima di quella data.
Nel documento di apertura della Procedura di Mobilità, presentato da CA al Ministero del Lavoro, è presente una griglia comprendente tutti i ruoli professionali presenti in Azienda, relativamente al Fiscal Year 2005 (terminato il 31/3 u.s.) . Su tale griglia sono indicati gli esuberi.
Le convocazioni attualmente in atto, i ruoli considerati per i lavoratori (volontari o convocati che siano) sono quelli che avevano fino al 31/3 u.s.
Nel caso si arrivi al mancato accordo sindacale ed alla spedizione di lettere di licenziamento "forzato", tali lettere riguarderanno i lavoratori sulla base dei termini di legge (anzianità aziendale, carichi di famiglia, fungibilità), incrociati con le figure segnalate come esuberi. In tal caso, il lavoratore che chieda ed ottenga il reintegro, verrà ad essere reintegrato nel ruolo che aveva alla data del 31/3/2006, ai danni di un altro lavoratore, anch'esso identificato dai termini di legge e dal ruolo ricoperto al 31/3(2006.
L'Azienda non può assumere personale in condizioni equivalenti ai lavoratori licenziati, per le posizioni messe in esubero, nè può ricollocarvi personale interno.
In primo luogo, un'Azienda che abbia posto in mobilità per esubero un certo numero di lavoratori, a norma di legge ha il divieto di sostituirlo tramite assunzioni dall'esterno, in quanto questo dimostrerebbe la non esistenza degli esuberi per i quali ha aperto la Procedura
Grazie al fatto che la CA abbia dichiarato, nel documento presentato al Ministero del Lavoro, in maniera così parcellizzata a livello di Job Title, gli esuberi, fa sì che anche la ricollocazione interna (anche a Procedura conclusa) sia fortemente pericolosa per l'Azienda. Questa vulnerabilità per l'Azienda deriva dal fatto che tale ricollocazione dimostrerebbe il non reale esubero per la posizione in oggetto. Un'azione di questo tipo renderebbe la procedura impugnabile ai fini del "merito" della stessa, anche in presenza di una liberatoria da parte di lavoratori che abbiano siglato un accordo personale. Azioni di ricollocazione di questo tipo andranno analizzate e discusse con le RSA, che potranno valutarne l'opportunità e il merito, onde evitare vertenze sindacali.
Distinti Saluti,
Le RSA
Roma, 14/6/2006
A: I Manager di CA Italia e CA Holding
CC: Direzione Legale e HR di CA Italia e CA Holding
L'Azienda o i Manager non sono nella condizione di porre veti sull'adesione al piano a nessun lavoratore. Tutti i lavoratori possono rendersi volontari ed accettare l'offerta di incentivi all'esodo.
Dato che la CA e le Parti Sociali, allo stato attuale, non hanno ancora raggiunto un accordo, l'ipotesi è che alla chiusura della "Fase Ministeriale" l'Azienda possa inviare una parte delle lettere di licenziamento “forzato” (oltre a quelle in cui si è arrivati ad un accordo “personale”). In tali condizioni, qualunque lavoratore licenziato facente parte di una divisione in cui alcuni "volontari" fossero stati rifiutati, potrà impugnare il licenziamento per ottenere il reintegro, a danno di un altro lavoratore, anche in assenza dei requisiti di legge (in tal caso anzianità aziendale e carichi familiari, trattandosi di lavoratori equivalenti ai fini della "fungibilità" in quanto appartenenti alla stessa divisione). Visto che di fatto tutte le divisioni dell'Azienda sono impattate dalla Procedura (Vendita Diretta e Canale; Area Tecnica di Prevendita, Postvendita e Supporto, Divisioni amministrative e di servizi) di fatto non esiste nessun lavoratore a cui può essere negato il diritto di ricevere l'offerta di incentivi e, se interessato alla cifra proposta, accettarla per l'esodo.
I Manager sono sì nella condizione di segnalare la loro preferenza nel non convocare alcuni loro riporti, ma, in nessun modo possono impedire che questi si rendano volontari per trattare un esodo.
In ogni caso, la consultazione attualmente in atto, per considerarsi realmente esaustiva, potrà dover coinvolgere anche tutti i lavoratori, indipendentemente dalle segnalazioni dei Manager.
Qualunque lavoratore realmente interessato all'offerta (potenziale o già ricevuta) e che si veda negare tale possibilità, può fin d'ora considerare nullo tale veto e consultarsi con le RSA per ottenere tale diritto.
I cambiamenti di ruolo avvenuti dopo il 31/3/2006 non hanno valore ai fini della Procedura: sia ai fini delle consultazioni che delle eventuali lettere di licenziamento "forzato", verranno considerati i Job Title assegnati ai lavoratori prima di quella data.
Nel documento di apertura della Procedura di Mobilità, presentato da CA al Ministero del Lavoro, è presente una griglia comprendente tutti i ruoli professionali presenti in Azienda, relativamente al Fiscal Year 2005 (terminato il 31/3 u.s.) . Su tale griglia sono indicati gli esuberi.
Le convocazioni attualmente in atto, i ruoli considerati per i lavoratori (volontari o convocati che siano) sono quelli che avevano fino al 31/3 u.s.
Nel caso si arrivi al mancato accordo sindacale ed alla spedizione di lettere di licenziamento "forzato", tali lettere riguarderanno i lavoratori sulla base dei termini di legge (anzianità aziendale, carichi di famiglia, fungibilità), incrociati con le figure segnalate come esuberi. In tal caso, il lavoratore che chieda ed ottenga il reintegro, verrà ad essere reintegrato nel ruolo che aveva alla data del 31/3/2006, ai danni di un altro lavoratore, anch'esso identificato dai termini di legge e dal ruolo ricoperto al 31/3(2006.
L'Azienda non può assumere personale in condizioni equivalenti ai lavoratori licenziati, per le posizioni messe in esubero, nè può ricollocarvi personale interno.
In primo luogo, un'Azienda che abbia posto in mobilità per esubero un certo numero di lavoratori, a norma di legge ha il divieto di sostituirlo tramite assunzioni dall'esterno, in quanto questo dimostrerebbe la non esistenza degli esuberi per i quali ha aperto la Procedura
Grazie al fatto che la CA abbia dichiarato, nel documento presentato al Ministero del Lavoro, in maniera così parcellizzata a livello di Job Title, gli esuberi, fa sì che anche la ricollocazione interna (anche a Procedura conclusa) sia fortemente pericolosa per l'Azienda. Questa vulnerabilità per l'Azienda deriva dal fatto che tale ricollocazione dimostrerebbe il non reale esubero per la posizione in oggetto. Un'azione di questo tipo renderebbe la procedura impugnabile ai fini del "merito" della stessa, anche in presenza di una liberatoria da parte di lavoratori che abbiano siglato un accordo personale. Azioni di ricollocazione di questo tipo andranno analizzate e discusse con le RSA, che potranno valutarne l'opportunità e il merito, onde evitare vertenze sindacali.
Distinti Saluti,
Le RSA
Roma, 14/6/2006